Iter adottivo

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L'ITER PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

SOGGETTI: Coppia, Tribunale per i Minorenni
LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza

La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i Minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno.
Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero, il Tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell’ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i Minorenni di Roma.
Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all’ufficio di cancelleria civile per presentare la “dichiarazione di disponibilità” all’adozione internazionale.

Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice: (Attenzione la documentazione richiesta può variare, si consiglia di contattare preventivamente il Tribunale al quale si vuole inoltrare la richiesta)

  • Certificato di nascita dei richiedenti;
  • Stato di famiglia;
  • Dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
  • Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
  • Certificato rilasciato dal medico curante;
  • Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
  • Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
  • Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.


Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall’art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità:

  • le coppie coniugate;
  • sposate al momento della dichiarazione di disponibilità (è computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni, se documentata);
  • non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
  • con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;
  • in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell’indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).


Se il Tribunale per i Minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante ai Servizi degli Enti locali.

SOGGETTI: Servizi degli enti locali, Coppia
LUOGO: il Servizio territoriale della propria città di residenza.

I Servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei Servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
E’ chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I Servizi però devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l’apertura di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica -in maniera discreta- ponendosi “a fianco”, e non di fronte agli aspiranti all’adozione. E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all’adozione.
In questa fase è anche compito dei Servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei Paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

SOGGETTI: Tribunale per i minorenni, Coppia
LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza

Una volta ricevuta la relazione, il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti.
A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti all’adozione. E’ chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai Servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell’idoneità.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell’interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l’incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene comunicato anche alla competente Commissione per le Adozioni Internazionali.

TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.
SOGGETTI: Ente Autorizzato, Coppia
LUOGO: una delle sedi dell’ente autorizzato scelto dai coniugi

La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
In questa fase la coppia può orientarsi verso un Paese tra quelli nei quali l’Ente opera. Quasi tutti gli Enti Autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei Paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell’adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un Ente Autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L’ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.

TEMPI: non predeterminabili
SOGGETTI: Ente Autorizzato, Autorità Centrale Straniera, Commissione per le Adozioni Internazionali Italiana, Coppia, Bambino da adottare
LUOGO: il Paese indicato dalla coppia

Si tratta della fase più delicata e importante dell’intera procedura di adozione. L’Ente Autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel Paese straniero scelto.
L’Ente, una volta ricevuta dall’autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del Paese straniero, l’Ente trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L’Aja all’articolo 4.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l’ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l’abbinamento non si è rivelato rispondente all’interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.
Può accadere, inoltre, che sia l’Ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall’Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che può non confermare il diniego dell’ente e procedere direttamente, sostituendosi all’ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l’incarico di condurre a termine la procedura.
L’ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le Adozioni Internazionali che ne cura la conservazione.

TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Commissione per le Adozioni Internazionali, Ente autorizzato, Coppia/bambino
LUOGO: ITALIA

Una volta ricevuta dall’Ente Autorizzato la documentazione sull’incontro avvenuto all’estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le Adozioni Internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L’Aja.

TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Tribunale per i Minorenni, Coppia
LUOGO: ITALIA, Tribunale per i Minorenni della propria regione di residenza

Dopo che il bambino è entrato in Italia e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l’ordine, da parte del Tribunale per i Minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia “multi-etnica” che è appena nata.