Di seguito è mostrato l'iter per le adozioni internazionali
SOGGETTI: Coppia, Tribunale per i Minorenni
LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza
La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i Minorenni
competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni
regione, e alcune regioni ne hanno più di uno.
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il Tribunale competente al quale ci si deve
rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di
precedente domicilio, il Tribunale per i Minorenni di Roma.
Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all'ufficio di cancelleria civile per
presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale.
Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice: (Attenzione la
documentazione richiesta può variare, si consiglia di contattare preventivamente il Tribunale al quale si vuole inoltrare la richiesta)
Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità:
Se il Tribunale per i Minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante ai Servizi degli Enti locali.
SOGGETTI: Servizi degli enti locali, Coppia
LUOGO: il Servizio territoriale della propria città di residenza.
I Servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le
potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale.
Il lavoro dei Servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al
giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi
possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I Servizi però devono cercare di sondare la loro
capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione
socio-economica -in maniera discreta- ponendosi "a fianco", e non di fronte agli aspiranti
all'adozione. E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per
una più approfondita preparazione all'adozione.
In questa fase è anche compito dei Servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti
genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei Paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni, Coppia
LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza
Una volta ricevuta la relazione, il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno,
disporre ulteriori approfondimenti.
A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un
decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la
decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai Servizi, che costituiscono la base per
la valutazione dell'idoneità.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a
completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l'incontro con lo specifico
bambino, o con più bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene comunicato anche alla competente Commissione per le Adozioni Internazionali.
TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.
SOGGETTI: Ente Autorizzato, Coppia
LUOGO: una delle sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la
procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla
Commissione per le adozioni internazionali.
In questa fase la coppia può orientarsi verso un Paese tra quelli nei quali l'Ente opera. Quasi
tutti gli Enti Autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie
sulle procedure dei Paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di
prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori
adottivi.
Rivolgersi ad un Ente Autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa realizzare una valida
adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.
TEMPI: non predeterminabili
SOGGETTI: Ente Autorizzato, Autorità Centrale Straniera, Commissione per le Adozioni Internazionali Italiana, Coppia, Bambino da adottare
LUOGO: il Paese indicato dalla coppia
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. L'Ente
Autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel Paese
straniero scelto.
L'Ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da
adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo
tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte
delle autorità del Paese straniero, l'Ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento
adottando-adottanti alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia, attestando la
sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la
Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è
rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per
eventuali, possibili abbinamenti successivi.
Può accadere, inoltre, che sia l'Ente a non accogliere una determinata proposta di adozione
fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono
ricorrere in Italia alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che può non confermare il
diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un
altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura.
L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al
provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le Adozioni Internazionali che ne cura la conservazione.
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Commissione per le Adozioni Internazionali, Ente autorizzato, Coppia/bambino
LUOGO: ITALIA
Una volta ricevuta dall'Ente Autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e
sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le Adozioni Internazionali
autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L'Aja.
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Tribunale per i Minorenni, Coppia
LUOGO: ITALIA, Tribunale per i Minorenni della propria regione di residenza
Dopo che il bambino è entrato in Italia e sia trascorso l'eventuale periodo di affidamento
preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i Minorenni, di
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza dei
genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che
ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.