Il nostro ordinamento prevede che il diritto prevalente sia quello del minore di avere una famiglia rispetto a quello della coppia di costituire un nuovo nucleo familiare. Gli aspiranti all'adozione, infatti, non vantano un diritto ad ottenere un bambino, ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. Il fine dell'istituto dell'adozione è pertanto quello di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, dando la possibilità di offrirne una ad un bambino che ne è privo, e non viceversa.
La centralità del "Diritto del minore ad una famiglia" è stata sancita dalla Legge 149/2001 che ha spostato definitivamente l'attenzione dalla tutela del desiderio di genitorialità della coppia alla tutela del minore.
L'adozione internazionale, cioè l'adozione di un minore straniero realizzata nel Paese del minore davanti alle autorità e alle leggi locali, è un percorso che vede coinvolti ulteriori soggetti rispetto a quelli preposti per l'adozione nazionale: le Autorità Straniere, la Commissione per le Adozioni Internazionali e gli Enti Autorizzati.
L'adozione internazionale, per essere riconosciuta e resa efficace in Italia, deve seguire delle procedure particolari stabilite dalle leggi non solo italiane, ma anche internazionali.
In questo senso, si fa particolarmente riferimento alla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, che l'Itala ha ratificato.
Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà: l'adozione deve cioè rappresentare l'ultima strada da percorrere per realizzare l'interesse di un bambino, dopo aver tentato il possibile per poterlo far crescere all'interno della sua famiglia (ove essa sia esistente) o, comunque, del proprio Paese di origine.
La Legge 476/98 che ha ratificato la Convenzione de L'Aja ha disposto che le coppie dichiarate idonee per l'adozione internazionale, entro un anno dalla notifica del decreto, debbano affidare ad un ente autorizzato l'incarico ad espletare le procedure per la realizzazione di un'adozione internazionale.